Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare

512.31 Verordnung vom 5. Dezember 2003 über das Schiesswesen ausser Dienst (Schiessverordnung)

512.31 Ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 27 Zeitliche Festlegung der Schiesshalbtage für das obligatorische Programm


1 Die Bundesübungen und Jungschützenkurse müssen am 31. August beendet sein. Das VBS kann bei Verzögerungen im Neu- oder Umbau von Schiessanlagen, bei Epidemien oder aus anderen zwingenden Gründen auf Gesuch hin einen späteren Termin bewilligen.

2 Die Schiessvereine müssen vor und nach dem Monat Juli mindestens einen Schiesshalbtag für das Schiessen des obligatorischen Programms ansetzen. Sie haben für eine ortsübliche Veröffentlichung zu sorgen.

3 Die örtlichen Vorschriften über die öffentlichen Ruhetage sind zu beachten.

Art. 27 Ordine cronologico delle mezze giornate di tiro per il programma obbligatorio

1 Gli esercizi federali e i corsi per giovani tiratori devono essere terminati entro il 31 agosto. A richiesta, in caso di ritardi nella costruzione o nella trasformazione di impianti di tiro, in caso di epidemie o per altre ragioni impellenti, il DDPS può autorizzare una proroga.

2 Le società di tiro stabiliscono almeno una mezza giornata di tiro prima e una dopo il mese di luglio per l’esecuzione del programma obbligatorio. Provvedono alle pubblicazioni conformemente all’uso locale.

3 Le prescrizioni locali concernenti i giorni di riposo ufficiali devono essere rispettate.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.