Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare

512.31 Verordnung vom 5. Dezember 2003 über das Schiesswesen ausser Dienst (Schiessverordnung)

512.31 Ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro)

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Art. 11 Dispensation

Von der Schiesspflicht kann dispensiert werden, wer im betreffenden Jahr:

a.
eine bestimmte Anzahl Tage Dienst leistet;
b.
neu oder wieder mit einer persönlichen Handfeuerwaffe ausgerüstet wurde;
c.
in Strafuntersuchung oder im Strafvollzug steht.

Art. 11 Dispensa

Può essere dispensato dal tiro obbligatorio chi, nell’anno in questione:

a.
presta un determinato numero di giorni di servizio;
b.
è stato equipaggiato da poco o riequipaggiato con un’arma da fuoco portatile personale;
c.
è oggetto di un’inchiesta penale o sconta una pena.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.