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510.35 Verordnung vom 25. Oktober 1955 über seuchenpolizeiliche Massnahmen der Armee

510.35 Ordinanza del 25 ottobre 1955 concernente le misure da prendere da parte dell'esercito contro le epidemie e le epizoozie

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Art. 2

1 Als seuchenpolizeiliche Massnahmen kommen insbesondere in Betracht:

a.
Sperre;
b.
Quarantäne;
c.
Verschieben oder Ausfallenlassen von militärischen Schulen, Kursen und Veranstaltungen;
d.
Aufgebot von Sanitäts- und Veterinärpersonal im Rahmen der gesetzlichen Dienstleistungspflicht.

2 Die gemäss Absatz 1 Buchstabe d für ein Aufgebot in Frage kommenden Wehrmänner sind, wenn möglich, vorgängig über eine allfällige Einberufung zu unterrichten.

Art. 2

1 Sono in particolare considerate misure di protezione:

a.
il sequestro sanitario;
b.
la quarantena;
c.
il rinvio o la soppressione di scuole, di corsi o di manifestazioni militari;
d.
la chiamata di personale dell’Ufficio federale militare di sanità3 e dello Stato maggiore dell’aggruppamento dello stato maggiore generale4, nei limiti degli obblighi legali di servizio.

2 I militari che possono essere chiamati in servizio conformemente al capoverso 1 lettera d, saranno, se possibile, avvisati precedentemente della loro eventuale convocazione.

3 Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

4 Nuova denominazione giusta l’art. 6 dell’O del 20 dic. 1989 concernente la soppressione dell’Ufficio federale militare di veterinaria, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 3).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.