Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 45 Schutz von Natur, Landschaft und Tieren
Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 45 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali

455.110.1 Verordnung des BLV vom 27. August 2008 über die Haltung von Nutztieren und Haustieren

455.110.1 Ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

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Art. 28 Schutz vor Hitze

Übersteigt die Temperatur in neu eingerichteten Ställen für Schweine ab 25 kg in Gruppenhaltung und für Eber 25 °C, so ist den Tieren eine Abkühlungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen.

2 Als Abkühlungsmöglichkeiten gelten Erdwärmetauscher, Zuluftkühlung, Bodenkühlung, Vernebelungsanlagen sowie mit Feuchtigkeit auf das Tier einwirkende Einrichtungen wie Duschen oder Suhlen.

3 Für Schweine in Freilandhaltung muss ab einer Lufttemperatur im Schatten von 25 °C eine Suhle und bei starker Sonneneinstrahlung eine ausreichend grosse beschattete Fläche ausserhalb der Liegehütten vorhanden sein.

Art. 28 Protezione contro il caldo

1 Se la temperatura nei porcili di nuova realizzazione, destinati a suini con un peso di 25 kg o superiore tenuti in gruppo o a verri, oltrepassa i 25 °C, gli animali devono avere la possibilità di rinfrescarsi.

2 La possibilità, per gli animali, di rinfrescarsi sussiste in presenza di scambiatori di calore geotermici, condizionatori dell’aria, impianti di raffreddamento del suolo, impianti di nebulizzazione o impianti per il raffrescamento degli animali per mezzo dell’umidità come le docce o le aree fangose.

3 Con una temperatura atmosferica di 25 °C all’ombra o superiore, i suini tenuti all’aperto devono disporre di un’area fangosa e in caso di forte irraggiamento solare di una superficie ombrosa sufficientemente vasta fuori dalle capannine per il riposo.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.