Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 45 Schutz von Natur, Landschaft und Tieren
Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 45 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali

455.110.1 Verordnung des BLV vom 27. August 2008 über die Haltung von Nutztieren und Haustieren

455.110.1 Ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

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Art. 23 Fütterung

1 Rationiert gefütterte nicht säugende Sauen, Zuchtremonten und Eber müssen täglich mindestens 200 g Rohfaser pro Tier aufnehmen können. Alleinfutter muss einen Rohfasergehalt von mindestens 8 Prozent aufweisen, ausser wenn sichergestellt ist, dass die Tiere diese Menge über das Beschäftigungsmaterial aufnehmen können.

2 Die Zahl der Fressplätze bei der Vorratsfütterung beträgt:

a.
bei Trockenfutterautomaten: 1 pro fünf Tiere;
b.
bei Breifutterautomaten bis maximal drei Fressplätze: 1 pro zwölf Tiere;
c.
bei Breifutterautomaten mit mehr als drei Fressplätzen und bei Rohrbreiautomaten: 1 pro zehn Tiere;
d.
bei allen anderen Fütterungssystemen: nach den Auflagen der Bewilligung für serienmässig hergestellte Stalleinrichtungen.

3 Wird an Breifutterautomaten oder Rohrbreiautomaten die Wasserversorgung abgestellt, so gilt ein Tier-Fressplatz-Verhältnis wie bei Trockenfutterautomaten.

4 Alle Kanten von Fütterungssystemen, mit denen Tiere in Berührung kommen, wie diejenigen der Rüttelbleche oder Dosierbleche, müssen umgebogen oder sonst wie abgestumpft sein. Schweissstellen dürfen keine scharfen Unebenheiten aufweisen. Vom Verzinken herrührende Gräte müssen abgeschliffen sein.

5 Die Abstände zwischen den Trogunterteilungen von Fütterungssystemen müssen so gross sein, dass die Schnauze der Tiere dazwischen ausreichend Platz hat. Als Trogunterteiler gelten Stäbe, die im Trogbereich angebracht sind und nicht über den Trogrand ragen. Als Mindestabstände sind bei Ferkeln bis 25 kg 15 cm und bei Mastschweinen ab 25 kg 20 cm einzuhalten.

Art. 23 Foraggiamento

1 Scrofe non allattanti, suini da rimonta e verri alimentati in modo razionato devono poter ingerire giornalmente almeno 200 g di fibre grezze per animale. L’alimento completo deve contenere almeno l’otto per cento di fibre grezze, salvo il caso in cui agli animali venga assicurata la possibilità di ingerire tale quantità tramite il materiale somministrato per soddisfare le loro esigenze comportamentali.

2 In caso di alimentazione ad libitum è previsto il numero di poste di foraggiamento seguente:

a.
con distributori automatici di mangime secco: una posta per cinque animali;
b.
con distributori automatici di mangime liquido per un massimo di tre poste di foraggiamento: una posta per 12 animali;
c.
con distributori automatici di mangime liquido per più di tre poste di foraggiamento nonché con distributori automatici di mangime liquido tramite condotto: una posta per dieci animali;
d.
con tutti gli altri sistemi di foraggiamento: secondo le condizioni per l’autorizzazione di impianti di stabulazione fabbricati in serie.

3 Se viene interrotta l’erogazione di acqua ai distributori automatici di mangime liquido o ai distributori automatici di mangime liquido tramite condotto, il numero di animali per posta di foraggiamento corrisponde a quello fissato per i distributori automatici di mangime secco.

4 Tutte le sporgenze dei sistemi di foraggiamento, con cui gli animali entrano in contatto, come i bordi in lamiera degli apparecchi di mescolatura o di dosaggio, devono essere curvate o smussate in altro modo. I punti di saldatura non possono presentare asperità taglienti. Le sbavature prodotte dalla zincatura devono essere levigate.

5 La distanza tra gli elementi divisori nel trogolo dei sistemi di foraggiamento deve offrire spazio sufficiente per il grugno degli animali. Sono considerati elementi divisori nel trogolo le barre apposte nel trogolo non sporgenti dal bordo di quest’ultimo. Nel caso dei suinetti di peso non superiore a 25 kg la distanza minima deve essere di 15 cm e di 20 cm per i suini da ingrasso di peso superiore a 25 kg.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.