Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 45 Schutz von Natur, Landschaft und Tieren
Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 45 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali

455.110.1 Verordnung des BLV vom 27. August 2008 über die Haltung von Nutztieren und Haustieren

455.110.1 Ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

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Art. 16 Liegeboxen

1 In Abhängigkeit von der nach Anhang 1 Tabelle 1 Ziffern 322 und 323 TSchV vorgegebenen Gesamtlänge der Liegeboxen muss in neu eingerichteten Ställen die Liegefläche zwischen Kotkante und Bugkante die in Anhang 3 genannte Mindestlänge aufweisen.

2 Die Bodenfreiheit zwischen der Liegefläche und dem Trennbügel muss für Rinder mit mehr als 400 kg Körpergewicht mindestens 40 cm betragen.

3 Kotkante und Bugkante sind tierseitig abzurunden oder abzuschrägen. Kotkante, Bugkante und Bodenniveau des Kopfraumes dürfen die Liegefläche um nicht mehr als 10 cm überragen.

4 Gegenständige Boxen müssen bei der Verwendung von starren Nackenrohren durch ein Frontrohr oder eine ähnliche Einrichtung voneinander getrennt sein. Diese Abtrennung muss sich in der Mitte zwischen den gegenüberliegenden Boxen befinden.

5 Stützen im Liegeboxenbereich dürfen die Tiere weder beim Liegen, Abliegen noch Aufstehen stören.

6 Die vordere Abstützung der Liegeboxen-Trennbügel muss bei wandständigen Boxen entweder ganz an der Wand oder aber mindestens 45 cm davon entfernt angebracht sein.

Art. 16 Box di riposo

1 Nelle stalle di nuova realizzazione, la lunghezza minima della superficie di riposo compresa tra il cordolo posteriore e il cordolo anteriore deve essere conforme all’allegato 3, in funzione della lunghezza totale dei box di riposo prescritta all’allegato 1, tabella 1, numeri 322 e 323 OPAn.

2 Per i bovini di peso superiore a 400 kg, il battifianco deve trovarsi ad una distanza di almeno 40 cm dalla superficie di riposo.

3 Le parti del cordolo posteriore e del cordolo anteriore rivolte verso l’animale devono essere arrotondate o smussate con un taglio obliquo. Il cordolo posteriore, il cordolo anteriore come pure il livello del pavimento nella zona per la testa non possono superare il livello della superficie di riposo di più di 10 cm.

4 In caso di utilizzazione di tubi allineatori rigidi, i box contrapposti devono essere divisi mediante una tubo frontale o un’attrezzatura analoga. Tale elemento separatore deve trovarsi a metà tra i box contrapposti.

5 Nel settore di riposo le piantane non devono disturbare gli animali, né quando sono coricati né al momento del coricamento o dell’alzata.

6 Nei box fronte muro, la piantana anteriore del battifianco deve essere fissata direttamente al muro oppure deve trovarsi ad una distanza di almeno 45 cm da quest’ultimo.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.