Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule
Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola

415.01 Verordnung vom 23. Mai 2012 über die Förderung von Sport und Bewegung (Sportförderungsverordnung, SpoFöV)

415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

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Art. 50 Lehrplan

Die Kantone sorgen dafür, dass den Lehrpersonen Sport ein stufenspezifischer Lehrplan Sport zur Verfügung steht. Das BASPO arbeitet diesbezüglich inhaltliche Empfehlungen aus.

Art. 50 Programma d’insegnamento

I Cantoni provvedono affinché vi sia a disposizione degli insegnanti di educazione fisica un programma d’insegnamento per lo sport specifico per ciascun livello scolastico. L’UFSPO elabora a tal proposito raccomandazioni riguardo ai contenuti.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.