Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule
Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola

415.01 Verordnung vom 23. Mai 2012 über die Förderung von Sport und Bewegung (Sportförderungsverordnung, SpoFöV)

415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

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Art. 49 Umfang des Sportunterrichts

1 Im obligatorisch zu besuchenden Kindergarten beziehungsweise in den ersten beiden Jahren der achtjährigen Primarstufe sind Bewegung und Sport in den täglichen Unterricht zu integrieren.

2 Unter Vorbehalt von Absatz 1 sind auf der Primarstufe und auf der Sekundarstufe I mindestens drei Lektionen Sportunterricht pro Unterrichtswoche zu erteilen.

3 An Mittelschulen sind pro Schuljahr mindestens 110 Lektionen Sportunterricht zu erteilen. Die Lektionen sind regelmässig über das ganze Schuljahr zu verteilen.

Art. 49 Volume dell’insegnamento dell’educazione fisica

1 Nella scuola dell’infanzia a frequenza obbligatoria, rispettivamente nei primi due anni del livello primario della durata di otto anni, le attività fisiche e sportive vanno integrate nell’insegnamento quotidiano.

2 Fatto salvo il capoverso 1, a livello primario e secondario I devono essere impartite almeno tre lezioni settimanali di educazione fisica.

3 Nelle scuole medie superiori vanno impartite almeno 110 lezioni di educazione fisica per anno scolastico. Le lezioni devono essere ripartite in maniera regolare nel corso di tutto l’anno scolastico.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.