Die Vergütung von Zulagen an Mitarbeitende des Bundes richtet sich nach Bundespersonalrecht.
Il versamento di indennità ai collaboratori della Confederazione è retto dalla legislazione sul personale federale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.