Das im Vertrag vorgesehene Verfahren ist anwendbar auf mehrseitige Übereinkommen, die Verpflichtungen über die Leistung von Rechtshilfe enthalten und denen die Schweiz und die Vereinigten Staaten von Amerika beigetreten sind.
68 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1996, in Kraft seit 1. Febr. 1997 (AS 1997 135; BBl 1995 III 1).
1 Le spese da rimborsare alle autorità americane in base all’articolo 34 del Trattato sono aggiunte alle spese della procedura che ha occasionato l’assistenza giudiziaria. Le autorità federali assumono le proprie spese.
2 Il trasferimento dell’esecuzione di una domanda svizzera a una persona privata negli Stati Uniti è subordinato al consenso dell’autorità che dirige la procedura in Svizzera. Con il consenso questa autorità si fa garante delle spese particolari sorte da tale genere d’esecuzione. In base alle informazioni fornite dalle autorità americane si deciderà se le circostanze esigono il trasferimento (art. 31 cpv. 4 del Trattato).
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