Landesrecht 3 Strafrecht - Strafrechtspflege - Strafvollzug 35 Rechtshilfe. Auslieferung
Diritto nazionale 3 Diritto penale - Procedura penale - Esecuzione 35 Assistenza giudiziaria. Estradizione

351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen

351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale

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Art. 31 a. Zeugen; Rechtsbelehrung

1 Die ausführende Behörde hat den Empfänger einer Vorladung (Art. 23 Abs. 2 des Vertrages) über die Voraussetzungen der Zeugnisverweigerung nach dem Recht beider Staaten (Art. 10 Abs. 1 und Art. 25 des Vertrags) zu unterrichten. Beruft sich dieser auf ein Weigerungsrecht, so meldet die Zentralstelle den amerikanischen Behörden die Gründe und klärt ab, ob sie auf dem persönlichen Erscheinen beharren; das Recht des Empfängers, das Erscheinen abzulehnen, bleibt auch in diesem Fall vorbehalten.

2 Erklärt der Empfänger, einer Vorladung Folge leisten zu wollen, so hat ihm die ausführende Behörde Artikel 25 des Vertrags bekannt zu geben und zu erläutern.

Art. 30 Salvaguardia dei diritti di terzi

1 Quando la Svizzera consegna oggetti, sui quali un’autorità svizzera o una persona domiciliata o dimorante abitualmente in Svizzera fa valere un diritto di proprietà o un altro diritto, l’Ufficio centrale esige che la loro restituzione avvenga il più presto possibile, se in base alle informazioni trasmesse sembri verosimile che questi diritti sono stati acquisiti in Svizzera e le pretese che ne derivano non sono garantite in Svizzera.

2 L’Ufficio centrale propone alle autorità americane di rinunciare alla restituzione se si tratta di oggetti da restituire a un danneggiato domiciliato o residente abitualmente in Svizzera o se una persona estranea al reato rende verosimile di avere acquisito in buona fede in Svizzera diritti sugli oggetti e non può essere ottenuta garanzia delle pretese che ne derivano.

3 Se i diritti menzionati nei capoversi 1 e 2 sono contestati, non si può disporre degli oggetti in Svizzera prima che l’autorità competente si sia pronunciata o l’autorità americana richiesta abbia acconsentito alla consegna.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.