1 Eine Vorladung nach Artikel 20 Absatz 1 des Vertrags ist nur zulässig, wenn die Zentralstelle vorher prüfen konnte, ob alle Fragen an die Zeugen sich in dem in Artikel 18 Absatz 1 des Vertrags umschriebenen Rahmen der Befragung halten und nach schweizerischem Recht zulässig sind. Für die Vorladung ist das Einverständnis des Zeugen erforderlich.
2 Die Zentralstelle kann die Überwachung des Beglaubigungsverfahrens nach Artikel 20 Absatz 2 des Vertrags im Einvernehmen mit der kantonalen Staatsanwaltschaft einem kantonalen Untersuchungsbeamten übertragen.
1 L’atto che, oltre alle indicazioni che la Svizzera deve fornire in base al Trattato, contiene informazioni inammissibili in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 o 10 capoverso 2 del Trattato è consegnato in forma di copia o di fotocopia in cui sono omesse o altrimenti soppresse le parole o le frasi da tenere segrete. Il funzionario che esegue la domanda menziona nell’atto il fatto, il luogo e il motivo dell’omissione e certifica per tutto il resto la conformità con l’originale. Del rimanente è determinante la procedura prevista per l’autenticazione di documenti ufficiali (art. 19 cpv. 1 del Trattato).
2 L’Ufficio centrale riceve due esemplari della copia o della fotocopia destinata a essere consegnata e inoltre, per informazione, una versione completa e non modificata (copia, fotocopia) dell’atto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.