Landesrecht 3 Strafrecht - Strafrechtspflege - Strafvollzug 35 Rechtshilfe. Auslieferung
Diritto nazionale 3 Diritto penale - Procedura penale - Esecuzione 35 Assistenza giudiziaria. Estradizione

351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen

351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 27 Aktenedition

Ein Fall gilt im Sinne von Artikel 16 Absatz 2 des Vertrags als erledigt, wenn das Verfahren mangels Strafantrages oder Verfolgungsermächtigung nicht formell eröffnet oder mangels Tatbestandes eingestellt worden ist oder wenn die Strafverfolgung verjährt war.

Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane

1  Se le autorità americane, in base all’articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l’autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l’Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all’autorità d’esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l’Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c).

2 Se, nel corso dell’esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l’ulteriore presenza del rappresentante, l’autorità d’esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all’Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l’eccezione.65

3 Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l’autorità di esecuzione esclude d’ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l’articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66

64 Nuovo testo giusta il n. 33 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

65 Nuovo testo giusta il n. 33 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

66 Nuovo testo giusta il n. 33 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.