Landesrecht 3 Strafrecht - Strafrechtspflege - Strafvollzug 33 Strafregister
Diritto nazionale 3 Diritto penale - Procedura penale - Esecuzione 33 Casellario giudiziale

331 Verordnung vom 19. Oktober 2022 über das Strafregister-Informationssystem VOSTRA (Strafregisterverordnung, StReV)

331 Ordinanza del 19 ottobre 2022 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Ordinanza sul casellario giudiziale, OCaGi)

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Art. 35 Fristen für die Eintragung von Systemdaten, Suchabfragen und protokollierten Abfragen

1 Systemdaten nach den Artikeln 24 und 25 sowie Suchabfragen nach Artikel 31 werden im Zeitpunkt ihrer Entstehung automatisch in VOSTRA eingetragen.

2 Daten über protokollierte Abfragen nach Artikel 28, die im Rahmen der folgenden Bearbeitungsschritte erfolgen, werden zum nachstehenden Zeitpunkt automatisch in VOSTRA eingetragen:

a.
bei der Ersterfassung von Strafdaten durch Nutzerinnen und Nutzer, die für eine registerführende Behörde tätig sind:

beim erstmaligen Speichern eines vollständig erfassten Grundurteils, nachträglichen Entscheids oder hängigen Strafverfahrens;

b.
bei der Auszugserstellung durch Nutzerinnen und Nutzer, die für eine registerführende Behörde tätig sind, auf schriftliches Gesuch einer anderen Behörde:

beim Generieren des PDF-Auszugs;

c.
bei der Online-Abfrage durch Nutzerinnen und Nutzer, die für eine nicht registerführende Behörde tätig sind:

bei der Anzeige der Strafdaten.

Art. 35 Termini per l’iscrizione di dati di sistema, ricerche e consultazioni verbalizzate

1 I dati di sistema di cui agli articoli 24 e 25 e le ricerche di cui all’articolo 31 sono iscritti automaticamente in VOSTRA al momento della loro creazione.

2 I dati relativi alle consultazioni verbalizzate di cui all’articolo 28, che sono effettuate nel quadro delle seguenti fasi del trattamento, sono registrati automaticamente in VOSTRA nel momento sotto indicato:

a.
in occasione della prima iscrizione dei dati penali da parte di utenti operanti per un’autorità che gestisce VOSTRA:

quando è salvata per la prima volta una sentenza originaria, una decisione successiva o un procedimento penale pendente la cui iscrizione è completa;

b.
nel caso in cui utenti operanti per un’autorità che gestisce VOSTRA allestiscono un estratto su richiesta scritta di un’altra autorità:

quando è generato l’estratto in formato PDF;

c.
nel caso di consultazioni in linea da parte di utenti operanti per un’autorità che non gestisce VOSTRA:

quando sono visualizzati i dati penali.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.