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221.213.2 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht (LPG)

221.213.2 Legge federale del 4 ottobre 1985 sull'affitto agricolo (LAAgr)

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Art. 39 Zinse für Miet- und nichtlandwirtschaftliche Pachtsachen

Für die Bemessung des Zinses für Miet- und nichtlandwirtschaftliche Pachtsachen, die mit einer überwiegend landwirtschaftlichen Pacht verbunden sind, gelten die Vorschriften über Massnahmen gegen missbräuchliche Mietzinse.

Art. 38 Fitto per singoli fondi

1 Il fitto per singoli fondi si compone di:

a.
un interesse adeguato del valore di reddito ai sensi dell’articolo 6 della legge federale del 12 dicembre 194044 sullo sdebitamento di poderi agricoli;
b.
un’indennità corrispondente alla media delle spese del locatore per gli impianti e le installazioni (oneri del locatore);
c.
un supplemento per i vantaggi generali derivanti all’affittuario da un affitto complementare.

2 L’autorità competente può accordare, di caso in caso, supplementi riferiti all’azienda e non eccedenti ognuno il 15 per cento quando il fondo:

a.
permette un migliore raggruppamento dei terreni;
b.
si trova in una situazione favorevole per l’esercizio dell’azienda.

3 Per edifici agricoli non possono essere accordati supplementi ai sensi dei capoversi 1 lettera c e 2.

44 [CS 9 79; RU 1955 711, 1962 1323 art. 54 cpv. 1 n. 4, e cpv. 2, 1979 892. RU 1993 1410 art. 93 lett. b]. Ora: dell’art. 10 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.