Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 955a D. Vorbehalt anderer bundesrechtlicher Vorschriften

Die Eintragung einer Firma entbindet den Berechtigten nicht von der Einhaltung anderer bundesrechtlicher Vorschriften, namentlich zum Schutz vor Täuschungen im Geschäftsverkehr.

772 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 3631; BBl 2009 8533).

Art. 957 A. Obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti

1 Devono tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizioni seguenti:

1.
le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari di almeno 500 000 franchi nell’ultimo esercizio;
2.
le persone giuridiche.

2 Devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio:

1.
le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari inferiore a 500 000 franchi nell’ultimo esercizio;
2.
le associazioni e le fondazioni che non hanno l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio;
3.
le fondazioni liberate dall’obbligo di designare un ufficio di revisione conformemente all’articolo 83b capoverso 2 CC777.

3 Alle imprese di cui al capoverso 2 si applicano per analogia i principi della tenuta regolare dei conti.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.