Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.4 Verordnung vom 22. November 2017 über den Schutz von Personendaten des Bundespersonals (BPDV)

172.220.111.4 Ordinanza del 22 novembre 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers)

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Art. 38 Verantwortlichkeit

1 Das EPA ist für das IPDM verantwortlich.

2 Die Verwaltungseinheiten sind für die Datenbearbeitung in ihrem Bereich verantwortlich; vorbehalten bleibt die Verantwortung der Departemente für ihre Fachdienstleistungszentren Personal. Die verantwortlichen Stellen sorgen für die Richtigkeit der Daten.

Art. 40 Contenuto

1 Il sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale contiene le seguenti categorie di dati degni di particolare attenzione:

a.
dati sullo stato di salute per quanto attiene al rapporto di lavoro, in particolare dati sulle assenze a seguito di malattia o infortunio;
b.
indicazioni sulle prestazioni e le competenze.

2 I dati per il sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale vengono ripresi dal SIGDP.29

3 I dati per la rilevazione delle presenze del personale vengono inoltre ripresi:

a.
dai sistemi d’informazione per l’esecuzione dei processi di supporto alle finanze e alla logistica conformemente agli articoli 42–47 dell’ordinanza del 5 aprile 200630 sulle finanze della Confederazione;
b.31
dal sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse conformemente agli articoli 179a–179f LSIM
c.32
...
d.
dal sistema d’informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa conformemente agli articoli 72j–72jsexies OSIM;
e.
dal sistema d’informazione «Perizoll» conformemente all’allegato 7 dell’ordinanza del 23 agosto 201733 sul trattamento dei dati personali nell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini34.

4 I dati contenuti nel sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale sono elencati nell’allegato 4.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).

30 RS 611.01

31 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

32 Abrogata dall’all. n. 3 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

33 RS 631.061

34 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.