Die Verordnung der BK vom 13. Dezember 20132 über die elektronische Stimmabgabe wird aufgehoben.
L’ordinanza della CaF del 13 dicembre 20132 concernente il voto elettronico è abrogata.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.