Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen für die Erteilung der Zulassung von Versuchen mit der elektronischen Stimmabgabe.
La presente ordinanza disciplina le condizioni per la concessione del nulla osta per prove con il voto elettronico.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.