Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 14 Bürgerrecht. Niederlassung. Aufenthalt
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora

143.111 Verordnung des EJPD vom 16. Februar 2010 über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige

143.111 Ordinanza del DFGP del 16 febbraio 2010 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

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Art. 4 Name

1 Der amtliche Name wird gemäss Infostar, Einwohnerkontrollregister, Heimatschein, Familienregister oder dem Informationssystem Ausweisschriften (ISA) eingetragen.

2 Bei der Ausstellung eines Passes oder im Falle einer gleichzeitigen Beantragung eines Passes und einer Identitätskarte (Kombiangebot) stehen für den Namen inklusive Leerzeichen maximal 45 Zeichen zur Verfügung. Für die Ausstellung einer Identitätskarte stehen für den Namen maximal 45 Zeichen inklusive Leerzeichen zur Verfügung.

3 Ist der meistverwendete Name innerhalb der verfügbaren Zeilenlänge nicht enthalten, so wird er in Absprache mit der antragstellenden Person vorgezogen und als letzter Name eingetragen. Gekürzte Namen sind im Pass in der Rubrik amtliche Ergänzungen vollständig und in der korrekten Reihenfolge aufzuführen.

4 …6

6 Aufgehoben durch Ziff. I der V des EJPD vom 29. Jan. 2014, mit Wirkung seit 1. März 2014 (AS 2014 459).

Art. 4 Cognome

1 Il cognome ufficiale è iscritto in base a quanto figura in Infostar, nel registro del controllo degli abitanti, nell’atto d’origine, nel registro delle famiglie o nel sistema d’informazione per documenti d’identità (ISA).

2 Per il rilascio di un passaporto o in caso di richiesta contemporanea di un passaporto e di una carta d’identità (offerta combinata), sono disponibili per il cognome al massimo 45 caratteri compresi gli spazi vuoti. Per il rilascio di una carta d’identità sono disponibili per il cognome al massimo 45 caratteri compresi gli spazi vuoti e i trattini.

3 Se per ragioni di spazio non rientra nel campo disponibile, il cognome usuale è anticipato e iscritto nel campo come ultima componente del cognome, d’intesa con la persona richiedente. I cognomi abbreviati sono iscritti interamente e nell’ordine corretto nella rubrica delle integrazioni d’ufficio del passaporto.

4 ...6

6 Abrogato dal n. I dell’O del DFGP del 29 gen. 2014, con effetto dal 1° mar. 2014 (RU 2014 459).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.