1 Das SEM entscheidet auf Gesuch über die Zulassung und bezeichnet die für den Zuweisungskanton zuständige Rechtsberatungsstelle.
2 Eine Rechtsberatungsstelle kann zugelassen werden, wenn sie Gewähr bietet für eine langfristige Übernahme der Aufgaben nach Artikel 102l Absatz 1 AsylG. Sie muss namentlich ausreichend finanziert sein, um die Aufgaben bei Schwankungen der Asylgesuchszahlen langfristig erfüllen zu können. Für die Zulassung erforderlich sind Kenntnisse namentlich im Asyl- und Verfahrensrecht und Erfahrung in der Beratung und Rechtsvertretung von asylsuchenden Personen in der Schweiz.
3 Bei der Beurteilung der Voraussetzungen gemäss Absatz 2 berücksichtigt das SEM insbesondere:
4 Die Entschädigung der Rechtsberatungsstelle nach Artikel 102l Absatz 2 AsylG wird vom SEM in einer Vereinbarung mit der zugelassenen Rechtsberatungsstelle festgelegt.
1 La SEM decide su richiesta in merito all’autorizzazione e designa i consultori giuridici competenti per il Cantone d’attribuzione.
2 Un consultorio giuridico può essere autorizzato se garantisce l’adempimento a lungo termine dei compiti giusta l’articolo 102l capoverso 1 LAsi. Deve segnatamente disporre di finanze sufficienti per poter adempire a lungo termine tali compiti anche in caso di fluttuazioni del numero di domande d’asilo. Per ottenere l’autorizzazione sono necessarie conoscenze, in particolare per quanto riguarda il diritto in materia d’asilo e il diritto procedurale, ed esperienza nella consulenza e nella rappresentanza giuridica di richiedenti l’asilo in Svizzera.
3 Nel quadro della valutazione delle condizioni di cui al capoverso 2, la SEM considera in particolare:
4 Al consultorio giuridico è corrisposta un’indennità secondo l’articolo 102l capoverso 2 LAsi stabilita dalla SEM in un accordo con il consultorio autorizzato.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.