Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.235 Verfassung der Republik und des Kantons Jura, vom 20. März 1977

131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977

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Art. 18 Grundsatz

1 Der Staat und die Gemeinden fördern die allgemeine Wohlfahrt und die soziale Sicherheit.

2 Sie schützen insbesondere die Menschen, die wegen ihres Alters, ihrer Gesundheit und ihrer wirtschaftlichen oder sozialen Lage Hilfe brauchen.

3 Sie fördern die Eingliederung der Wanderbevölkerung in ihre jurassische soziale Umwelt.

Art. 18 Principio

1 Lo Stato e i Comuni favoriscono il benessere generale e la sicurezza sociale.

2 Essi proteggono in particolare le persone che hanno bisogno d’aiuto a causa della loro età, del loro stato di salute e della loro situazione economica o sociale.

3 Lo Stato e i Comuni promuovono l’inserimento dei migranti nell’ambiente sociale giurassiano.

 

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