Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.228 Verfassung des Kantons Thurgau, vom 16. März 1987

131.228 Costituzione del Cantone di Turgovia, del 16 marzo 1987

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Art. 96 Weitergeltung bisherigen Rechtes

1 Vor Inkrafttreten dieser Verfassung erlassenes Recht gilt weiter, soweit es ihr nicht widerspricht.

2 Recht, das von einer nach dieser Verfassung nicht mehr zuständigen Behörde oder in einem anderen Verfahren erlassen wurde, gilt bis zu seiner Änderung nach den von dieser Verfassung vorgeschriebenen Formen.

3 Aufgaben, die der Kanton bei Inkrafttreten dieser Verfassung aufgrund eines Gesetzes erfüllt, bedürfen keiner Grundlage in der Verfassung, solange sie nicht erweitert werden.

Art. 96 Ultrattività parziale del diritto anteriore

1 Il diritto emanato prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione continua ad applicarsi per quanto non sia contrario alla Costituzione medesima.

2 Il diritto emanato da un’autorità non più competente secondo la presente Costituzione o secondo una procedura non più prevista rimane applicabile fintanto che non sia modificato nelle forme prescritte dalla presente Costituzione.

3 I compiti che al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione il Cantone già assume in virtù di una legge non richiedono una base costituzionale fintanto che non vengano ampliati.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.