Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

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Art. 92 Mitwirkung im Bund

Der Landrat kann für den Kanton im Bund mitwirken, indem er insbesondere:

a.
eine Standesinitiative einreicht;
b.
zusammen mit andern Kantonen ein Standesreferendum ergreift;
c.72

72 Aufgehoben an der Landsgemeinde vom 7. Mai 2017, mit Wirkung seit 1. Jan. 2018. Gewährleistungsbeschluss vom 17. Sept. 2020 (BBl 2021 48 Art. 1 Ziff. 1; 2020 5111).

Art. 91 Attribuzioni materiali

Incombe al Gran Consiglio:

a.
esaminare e approvare il processo verbale della Landsgemeinde;
b.
convocare le Landsgemeinde straordinarie;
c.
esercitare l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato, sull’amministrazione cantonale e sui tribunali, in particolare esaminando e approvando il rapporto di gestione;
d.
decidere in merito ai piani d’importanza fondamentale o di obbligatorietà generale, nonché in merito alle direttive relative alla pianificazione delle costruzioni, delle opere e degli istituti cantonali;
e.
rilasciare le concessioni, per quanto la legge non disponga altrimenti;
f.72
stabilire le rimunerazioni e le diarie, nonché le prestazioni delle assicurazioni sociali per i membri delle autorità, per i pubblici dipendenti del Cantone e per gli insegnanti del Cantone e dei Comuni;
g.
pronunciare sui conflitti di competenza tra il Consiglio di Stato e i tribunali;
h.
esercitare il diritto di grazia nei casi previsti dalla legge;
i.
ordinare la mobilitazione delle truppe cantonali quando l’ordine pubblico nel Cantone sia turbato o quando incomba un pericolo dall’esterno;
k.73
...

72 Accettata nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

73 Abrogata nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.