Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

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Art. 64 Leitung und Eröffnung

1 Der Landammann leitet die Landsgemeinde. Wenn er verhindert ist, tritt an seine Stelle der Landesstatthalter, bei dessen Verhinderung der amtsälteste Regierungsrat.

2 Der Landammann eröffnet die Landsgemeinde mit einer Ansprache. Danach werden die stimmberechtigten Teilnehmer vereidigt.

Art. 63 Convocazione

1 La Landsgemeinde ordinaria si riunisce a Glarona la prima domenica di maggio.

2 Il Consiglio di Stato decide un eventuale rinvio.

3 Una Landsgemeinde straordinaria si svolge allorché la Landsgemeinde lo decida, allorché almeno 2000 aventi diritto di voto lo chiedano indicando gli oggetti da trattare o allorché il Gran Consiglio convochi gli aventi diritto di voto per trattare affari urgenti.

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5 Il Consiglio di Stato può prendere provvedimenti per agevolare la partecipazione alla Landsgemeinde, in particolare per gli aventi diritto di voto che risiedono in Comuni discosti.

43 Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

 

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