Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

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Art. 25

Der Kanton und die Gemeinden gewährleisten die öffentliche Ordnung und Sicherheit.

Art. 24 Costruzioni, strade e acque

1 Il Cantone e i Comuni disciplinano le costruzioni. I bisogni dei disabili sono presi adeguatamente in considerazione.

2 Il Cantone e i Comuni disciplinano la pianificazione, la costruzione e la manutenzione delle strade e dei sentieri.

3 Il Cantone esercita la vigilanza sulle acque conformemente alla legge.

4 Esso emana prescrizioni sulle cose pubbliche, nonché sul loro impiego e sulla loro utilizzazione.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.