Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

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Art. 16 Rechtsschutz

1 Niemand darf dem verfassungsmässigen Richter entzogen werden.

2 Jede Behörde und Amtsstelle hat den Betroffenen das rechtliche Gehör zu gewährleisten. Jedermann hat Anspruch auf Einsicht in ihn betreffende Akten, soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen die Geheimhaltung erfordern.

3 Die staatlichen Organe müssen ihre Entscheide begründen und die dagegen bestehenden Rechtsmittel angeben; vorbehalten bleiben gesetzliche Ausnahmen.

4 für Bedürftige ist die Rechtspflege im Rahmen des Gesetzes unentgeltlich.

5 Die Gesetzgebung bestimmt die für die Betroffenen notwendigen Garantien bei Hausdurchsuchung, Verhaftung oder Beschlagnahmung sowie während der Strafuntersuchung, des Strafvollzugs oder der Versorgung.

Art. 16 Tutela giurisdizionale

1 Nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale.

2 Ogni autorità e ogni servizio dell’amministrazione sono tenuti ad accordare ai diretti interessati il diritto d’essere sentiti. Ognuno ha il diritto di prendere visione degli atti che lo concernono, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti non esigano ch’essi siano tenuti segreti.

3 Gli organi dello Stato sono tenuti a motivare le loro decisioni e a indicare i relativi mezzi d’impugnazione; sono salve le eccezioni previste dalla legge.

4 Nei limiti fissati dalla legge, per gli indigenti l’accesso alla giustizia è gratuito.

5 La legislazione determina le garanzie indispensabili per i diretti interessati in caso di perquisizione domiciliare, arresto o sequestro, nonché nel corso dell’istruzione penale, dell’esecuzione delle pene o di un internamento.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.