Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

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Art. 117 Zusammenarbeit

1 Der Kanton fördert die Zusammenarbeit der Gemeinden.

2 Die Gemeinden und die Zweckverbände arbeiten bei der Erfüllung aller Aufgaben, die im gemeinsamen Interesse liegen, mit andern Gemeinden oder Zweckverbänden zusammen.

3 …109

109 Aufgehoben an der Landsgemeinde vom 6. Mai 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008. Gewährleistungsbeschluss vom 12. Juni 2008 (BBl 2008 5787 Art. 1 Ziff. 2, 1417).

Art. 116 Consorzi

1 Per eseguire determinati compiti, i Comuni possono istituire consorzi con altri Comuni del Cantone o di altri Cantoni.

2 La convenzione istitutiva del consorzio, lo statuto consortile e le loro modifiche richiedono il consenso dei Comuni coinvolti e l’approvazione del Consiglio di Stato. Per i consorzi intercantonali, il Consiglio di Stato può concedere l’approvazione anche quando sono previste modifiche della convenzione istitutiva e dello statuto consortile decise a maggioranza di voti.111

3 Per importanti motivi, il Consiglio di Stato può istituire consorzi e determinare il contenuto delle relative convenzioni istitutive e degli statuti consortili od obbligare i Comuni ad aderire a un consorzio. Entro 30 giorni, i Comuni coinvolti possono impugnare dinanzi al Gran Consiglio la decisione del Consiglio di Stato.

4 La legge disciplina l’organizzazione dei consorzi e definisce i diritti degli aventi diritto di voto e delle autorità dei Comuni associati.

111 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 2 mag. 2010. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.