Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

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Art. 104 Kommissionen

1 Durch Gesetz, Verordnung oder Beschluss des Regierungsrates können Kommissionen eingesetzt werden, die den Regierungsrat oder die Departemente bei der Vorbereitung der Rechtsetzung, der Planung oder in besondern Fragen beraten.

2 Entscheidungs- oder Aufsichtsbefugnisse können einer Kommission nur durch Gesetz oder landrätliche Verordnung übertragen werden.

84 Angenommen an der Landsgemeinde vom 2. Mai 2004, in Kraft seit 5. Okt. 2005. Gewährleistungsbeschluss vom 6. Okt. 2005 (BBl 2005 5995 Art. 1 Ziff. 1, 2891).

Art. 103 Organizzazione

1 L’amministrazione cantonale si suddivide in dipartimenti. Ogni membro del Consiglio di Stato è a capo di un dipartimento. Il Consiglio di Stato ripartisce i dipartimenti fra i suoi membri e regola le supplenze.

2 Il cancelliere dello Stato dirige la Cancelleria dello Stato, segretariato generale del Consiglio di Stato; il cancelliere è subordinato al landamano.

3 I dipartimenti, la Cancelleria dello Stato e le unità amministrative loro subordinate preparano gli affari del Consiglio di Stato e li eseguono. La legge o un’ordinanza può incaricarli di sbrigare da sé certi affari.

4 La legge può delegare compiti amministrativi a organizzazioni o a persone di diritto pubblico o di diritto privato. Vanno però assicurate la tutela giurisdizionale e la vigilanza da parte del Cantone.

85 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.