1 Die Zugriffsrechte für ein Informations- oder Speichersystem des NDB werden nur auf Antrag und personenbezogen erteilt. Für ELD können die Zugriffsrechte funktionsbezogen erteilt werden.
2 Im Antrag müssen der Bezug zu einem im NDG verankerten Nutzungszweck sowie die Personalien und die Funktion der beantragenden Person ersichtlich sein.
3 Der NDB nimmt eine formelle Prüfung des Antrags vor und erteilt die Zugriffsrechte.
4 Er kann Zugriffsrechte entziehen, von denen während mehr als sechs Monaten nicht Gebrauch gemacht wurde.
5 Er ist für den Vollzug der Zugriffsrechte auf die von ihm selbst betriebenen Informations- und Speichersysteme zuständig.
1 I diritti d’accesso a un sistema d’informazione o di memorizzazione del SIC sono accordati unicamente su richiesta e con riferimento alla singola persona. Per PES i diritti d’accesso possono essere accordati in base alla funzione.
2 Nella richiesta devono risultare evidenti il nesso con uno scopo d’utilizzazione sancito nella LAIn nonché le generalità e la funzione del richiedente.
3 Il SIC esegue un controllo formale della richiesta e accorda i diritti d’accesso.
4 Può revocare i diritti d’accesso che non sono stati utilizzati per oltre sei mesi.
5 È competente per l’esecuzione dei diritti d’accesso ai sistemi d’informazione e di memorizzazione che gestisce.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.