1 Die Qualitätssicherungsstelle des NDB überprüft die Personendatensätze spätestens fünf Jahre nach deren Erfassung. Anschliessend führt sie mindestens alle drei Jahre eine periodische Überprüfung der Personendatensätze durch.
2 Sie nimmt dabei folgende Aufgaben wahr:
3 Daten, die seit mehr als fünf Jahren nach deren Erfassung als ungesichert gekennzeichnet sind, dürfen bis zur nächsten periodischen Überprüfung nur weiterverwendet werden, wenn:
4 Die Qualitätssicherungsstelle löscht Objekte, die als Daten über Drittpersonen gekennzeichnet sind, bei der ersten periodischen Überprüfung.
1 L’organo di controllo della qualità del SIC verifica i record di dati personali al più tardi cinque anni dopo la loro registrazione. Successivamente esegue almeno ogni tre anni una verifica periodica dei record di dati personali.
2 Al riguardo, svolge i compiti seguenti:
3 I dati contrassegnati come non attendibili da oltre cinque anni dalla registrazione possono continuare a essere utilizzati fino alla successiva verifica periodica soltanto se:
4 L’organo di controllo della qualità cancella, in occasione della prima verifica periodica, gli oggetti contrassegnati come dati concernenti terzi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.