Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.97 Entwicklung und Zusammenarbeit
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione

0.975.246.7 Abkommen vom 25. Februar 2001 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Haschemitischen Königreich Jordanien über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen

0.975.246.7 Accordo del 25 febbraio 2001 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Ascemita di Giordania concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

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Art. 8 Subrogationsprinzip

Zahlt eine Vertragspartei oder eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts, welche von dieser Vertragspartei ordnungsgemäss bevollmächtigt wurde, einem ihrer Investoren für eine Investition auf dem Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei auf Grund einer finanziellen Garantie gegen nichtkommerzielle Risiken eine Entschädigung, so anerkennt die andere Vertragspartei die Subrogation der ersten Vertragspartei oder ihrer ordnungsgemäss bevollmächtigten juristischen Person in alle Rechte des Investors gemäss diesem Abkommen.

Art. 9 Composizione delle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

(1)  Allo scopo di trovare una soluzione amichevole alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, senza pregiudizio dell’applicazione dell’articolo 10 del presente Accordo, le Parti interessate procedono a consultazioni.

(2)  Se tali consultazioni non portano ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla domanda scritta della loro apertura, l’investitore può deferire la controversia alle giurisdizioni competenti della Parte contraente sul territorio della quale è stato effettuato l’investimento o all’arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso l’investitore può sottoporla a sua scelta:

(a)
al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati2, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965 (di seguito denominata «la Convenzione di Washington»);
(b)
a un tribunale arbitrale ad hoc costituito, salvo che le Parti non dispongano altrimenti, secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); o
(c)
all’arbitrato conformemente alle norme sull’arbitrato della Camera di commercio internazionale (CCI).

(3)  Ciascuna delle Parti contraenti acconsente a sottoporre ad arbitrato internazionale qualsiasi controversia relativa a un investimento.

(4)  La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in nessun momento della procedura di composizione o di esecuzione della sentenza, avvalersi della sua immunità o eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.

(5)  Una società che è stata incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigore sul territorio di una Parte contraente e che era controllata da cittadini o da società dell’altra Parte prima dell’insorgere della controversia, è considerata società dell’altra Parte contraente ai sensi dell’articolo 25 (2) (b) della Convenzione di Washington.

(6)  Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.

(7) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti alla controversia ed è eseguita conformemente alla legislazione nazionale.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.