Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.97 Entwicklung und Zusammenarbeit
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione

0.975.246.7 Abkommen vom 25. Februar 2001 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Haschemitischen Königreich Jordanien über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen

0.975.246.7 Accordo del 25 febbraio 2001 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Ascemita di Giordania concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

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Art. 6 Enteignung

(1)  Keine Vertragspartei darf direkt oder indirekt Enteignungs- oder Verstaatlichungsmassnahmen oder irgendwelche andere Massnahmen derselben Art oder Wirkung gegenüber Investitionen treffen, die Investoren der anderen Vertragspartei gehören, es sei denn, solche Massnahmen erfolgten im öffentlichen Interesse, seien nicht diskriminierend und erfolgten im Rahmen eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Zudem wird vorausgesetzt, dass eine wertentsprechende und tatsächlich verwertbare Entschädigung vorgesehen ist. Die Entschädigung hat dem Marktwert unmittelbar vor der Enteignung oder vor dem öffentlichen Bekannt werden der Enteignung, je nachdem welcher Fall früher eingetreten ist, zu entsprechen. Der Entschädigungsbetrag einschliesslich Zinsen ist in einer frei konvertierbaren Währung zu zahlen und dem Berechtigten ohne Verzögerung und unabhängig von seinem Wohn- oder Geschäftssitz zu überweisen.

(2)  Das «rechtsstaatliche Verfahren» gemäss Absatz (1) dieses Artikels umfasst insbesondere auch das Recht eines von einer Enteignung betroffenen Investors auf eine umgehende Überprüfung seines Falles, einschliesslich der Bewertung seiner Investition sowie der Entschädigungszahlung gemäss den Bestimmungen dieses Artikels, durch eine Gerichts- oder eine andere unabhängige Behörde.

Art. 6 Espropriazione

(1)  Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione, di nazionalizzazione né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi non siano discriminatori, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell’investimento espropriato immediatamente prima che venga effettuato o reso pubblico, fermo restando che è determinante il primo di questi eventi. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è stabilito in valuta liberamente convertibile e versato senza indugio all’avente diritto indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

(2)  L’espressione «conformi alle prescrizioni legali» di cui al capoverso (1) del presente articolo sottintende, in particolare, il diritto di un investitore di una Parte contraente, colpito da esproprio ad opera dell’altra Parte, di ottenere immediata revisione del suo caso inclusa la valutazione del suo investimento e il pagamento di un indennizzo, in conformità delle disposizioni del presente articolo, da parte di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità competente e indipendente di detta Parte contraente.

Art. 7 Compensazione delle perdite

(1)  Gli investitori di una delle Parti contraenti i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o sommossa, sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest’ultima, per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altro regolamento, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o a quello di un qualsiasi Stato terzo. Detti pagamenti sono liberamente trasferibili al saggio di cambio applicabile alla data del trasferimento conformemente alle vigenti norme sul cambio.

(2)  Senza pregiudizio del capoverso (1) del presente articolo, gli investitori di una Parte contraente che in una delle situazioni contemplate dal detto capoverso hanno subito perdite sul territorio dell’altra Parte contraente a causa:

(a)
della requisizione dei loro averi da parte delle forze armate o delle autorità di questa Parte contraente, o
(b)
della distruzione dei loro averi da parte delle forze armate o delle autorità di questa Parte contraente non a seguito di un’azione militare o di un evento particolare,

sono risarciti mediante restituzione o adeguato indennizzo. I relativi pagamenti sono liberamente trasferibili al saggio di cambio applicabile alla data del trasferimento, conformemente alle norme in vigore sul cambio.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.