Il Governo svizzero
e
il Governo indiano,
desiderosi di permettere all’economia indiana di completare la propria attrezzatura mediante acquisti in Svizzera, onde ne sia incrementato lo sviluppo economico dell’India,
hanno stabilito di agevolare l’apertura di crediti di trasferimento in favore delle operazioni di pagamento relative a determinate forniture.
A questo scopo, i due Governi hanno convenuto quanto segue:
- 1.
- Alle disposizioni del presente Accordo sono soggette soltanto le forniture svizzere di attrezzature importanti destinate alla realizzazione di particolari progetti indiani di sviluppo economico. Le competenti autorità dei due Paesi si intenderanno, caso per caso, sulle forniture soggette alle disposizioni del presente Accordo.
- 2.
- L’importo totale delle forniture svizzere di attrezzature, per le quali sono concessi crediti di trasferimento, è stabilito a cento milioni di franchi svizzeri.
- 3.
- Ai fini del presente Accordo, l’espressione «Crediti di trasferimento» indica i crediti, in franchi svizzeri, aperti al Governo indiano da banche svizzere e/o da altri istituti finanziari svizzeri. Questi crediti di trasferimento hanno l’unico scopo di rimettere a disposizione del Governo indiano le somme che gli importatori indiani abbiano pagato, in franchi svizzeri, a fornitori svizzeri determinati, al momento della spedizione di detti beni.
- 4.
- I contratti concernenti l’apertura di crediti di trasferimento relativi alle forniture menzionate al numero 1 sono conchiusi tra le banche svizzere e/o altri istituti finanziari svizzeri da una parte, e il Governo indiano, dall’altra.
- 5.
- I contratti relativi ai crediti di trasferimento devono riferirsi a determinati contratti di fornitura. Tutti i contratti di fornitura come anche le pertinenti stipulazioni di crediti di trasferimento, devono essere approvati dalle competenti autorità svizzere e indiane.
- 6.
- Per tutti i contratti relativi ai crediti di trasferimento, disciplinati dal presente Accordo e approvati dalle competenti autorità dei due Paesi, il Governo indiano si impegna a versare, in franchi svizzeri liberi ed effettivi e secondo i termini stipulati, gli interessi e gli ammortamenti contrattuali alle banche svizzere e/o agli altri istituti finanziari interessati.
- 7.
- Il Governo indiano esenta le banche svizzere, e/o gli altri istituti finanziari, da ogni contributo fiscale o imposta indiani su (o in relazione con) i crediti di trasferimento disciplinati dal presente Accordo, come anche sugli interessi maturati per questi crediti.
- 8.
- Il Governo svizzero agevola, nei limiti delle sue competenze, la conclusione di contratti concernenti crediti di trasferimento.
- 9.
- Il presente Accordo deve essere ratificato; esso tuttavia entra in vigore già il giorno della firma.
- A contare dal 1° gennaio 1962, ciascuna Parte contraente può significare all’altra la sua intenzione di disdire l’Accordo; questo perde allora ogni effetto dopo tre mesi a contare da tale notificazione ma resta, tuttavia, applicabile ai contratti conchiusi durante la sua validità, e ciò fino a completo scioglimento dei medesimi.
Fatto in doppio esemplare, a Berna, il 30 luglio 1960, in lingua tedesca e inglese, i due testi facendo parimente fede.