21 ABl. L 302 vom 15.11.1985, S. 23.
1. Ai fini dell’attuazione del presente Protocollo, il termine «Unione europea» non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari della Svizzera importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell’Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 dell’atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli adattamenti ai trattati21. Le Parti riconoscono alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente Accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall’Unione europea e originari dell’Unione europea.
3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente Protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all’allegato V.
21 GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23.
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