Die in diesem Abkommen vorgeschriebenen Ursprungs- und Gesundheitszeugnisse für Tiere und Produkte tierischer Herkunft müssen von einem amtlichen Tierarzt oder von einem vom Staate ermächtigten Tierarzt ausgestellt sein.
Die erwähnten Zeugnisse werden in italienischer Sprache abgefasst.
I certificati di origine e di sanità come pure i certificati sanitari previsti nella presente Convenzione per gli animali e i prodotti di origine animale devono essere rilasciati da un veterinario di Stato o debitamente autorizzato dallo Stato.
Detti certificati saranno redatti in lingua italiana.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.