Die Versicherungs‑ bzw. Beitragspflicht richtet sich nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dessen Gebiet die Erwerbstätigkeit ausgeübt wird.
L’assoggettamento all’assicurazione e l’obbligo di contribuzione sono determinati secondo la legislazione dello Stato contraente sul territorio del quale è esercitata l’attività salariata.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.