Dieses Abkommen gilt für alle Grenzgänger im Sinne von Artikel 1 Ziffer 5 sowie für die Staatsangehörigen der beiden Staaten unter den in Artikel 7 genannten Voraussetzungen.
La presente convenzione s’applica a tutti i frontalieri secondo l’articolo 1 numero 5, come anche ai cittadini dei due Stati contraenti, nelle condizioni di cui all’articolo 7.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.