(1) Verbindungsstellen im Sinne von Artikel 12 Buchstabe c des Abkommens sind
(2) Die zuständigen Behörden jedes Vertragsstaates behalten sich die Bezeichnung anderer Verbindungsstellen vor; sie unterrichten einander hierüber.
(1) Gli organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 12 lettera c della Convenzione sono:
(2) Le autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse s’informano reciprocamente a tale riguardo.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.