1. Dieses Abkommen gilt auch für die Versicherungsfälle, die vor seinem Inkrafttreten eingetreten sind.
2. Für die Feststellung eines Leistungsanspruchs nach diesem Abkommen werden auch die Versicherungszeiten berücksichtigt, die vor Inkrafttreten dieses Abkommens zurückgelegt worden sind.
3. Dieses Abkommen begründet keine Leistungsansprüche für Zeiten vor seinem Inkrafttreten.
1. Le controversie tra i due Stati contraenti riguardanti l’applicazione o l’interpretazione della presente Convenzione sono composte, per quanto possibile, dalle autorità competenti.
2. Se in questo modo non si riesce a comporre la controversia, la vertenza è sottoposta, su richiesta di uno degli Stati contraenti, a un tribunale arbitrale.
3. Il tribunale arbitrale è costituito caso per caso; a tale scopo ogni Stato contraente designa un rappresentante e i due rappresentanti scelgono di comune accordo un presidente di uno Stato terzo designato dal governo dei due Stati contraenti. I rappresentanti vengono designati nel giro di due mesi, il presidente nel giro di tre mesi dopo che uno degli Stati ha comunicato all’altro che intende sottoporre la vertenza a un tribunale arbitrale.
4. Se i termini indicati al capoverso 3 non sono rispettati, in mancanza di altri accordi ogni Stato contraente può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere alle nomine necessarie. Se il presidente è cittadino di uno degli Stati contraenti o se è impossibilitato a procedere per un altro motivo, il vicepresidente procederà alle nomine. Se anche il vicepresidente è cittadino di uno degli Stati contraenti o se anch’egli è impossibilitato a procedere, sarà il membro della Corte di giustizia di rango più elevato – non cittadino di uno degli Stati contraenti – a procedere alle nomine.
5. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti sulla base dei trattati che esistono tra le parti e del diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono vincolanti. Ogni Stato contraente assume i costi del suo rappresentante in seno al tribunale arbitrale e quelli della sua rappresentanza nella procedura. I costi per il presidente come pure gli altri costi vanno ugualmente suddivisi tra gli Stati contraenti. Il tribunale arbitrale può stabilire un’altra ripartizione dei costi. Per il resto è il tribunale arbitrale stesso a regolare la sua procedura.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.