Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.81 Gesundheit
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità

0.814.03 Stockholmer Übereinkommen vom 22. Mai 2001 über persistente organische Schadstoffe (POP-Konvention) (mit Anlagen)

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

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Art. 21 Änderungen des Übereinkommens

1 Änderungen dieses Übereinkommens können von jeder Vertragspartei vorgeschlagen werden.

2 Änderungen dieses Übereinkommens werden auf einer Tagung der Konferenz der Vertragsparteien beschlossen. Der Wortlaut einer vorgeschlagenen Änderung wird den Vertragsparteien mindestens sechs Monate vor der Tagung, auf der die Änderung zur Beschlussfassung vorgeschlagen wird, vom Sekretariat übermittelt. Das Sekretariat übermittelt vorgeschlagene Änderungen auch den Unterzeichnern des Übereinkommens und zur Kenntnisnahme dem Verwahrer.

3 Die Vertragsparteien bemühen sich nach Kräften um eine Einigung durch Konsens über eine vorgeschlagene Änderung des Übereinkommens. Sind alle Bemühungen um einen Konsens erschöpft und wird keine Einigung erzielt, so wird als letztes Mittel die Änderung mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertragsparteien beschlossen.

4 Die Änderung wird vom Verwahrer allen Vertragsparteien zur Ratifikation, Annahme oder Genehmigung übermittelt.

5 Die Ratifikation, Annahme oder Genehmigung einer Änderung wird dem Verwahrer schriftlich notifiziert. Eine nach Absatz 3 beschlossene Änderung tritt für die Vertragsparteien, die sie angenommen haben, am neunzigsten Tag nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden durch mindestens drei Viertel der Vertragsparteien in Kraft. Danach tritt die Änderung für jede andere Vertragspartei am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die betreffende Vertragspartei ihre Urkunde über die Ratifikation, Annahme oder Genehmigung der Änderung hinterlegt hat.

Art. 22 Adozione e emendamento degli allegati

1 Gli allegati della presente Convenzione sono parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione si intende riferito anche agli allegati.

2 I nuovi allegati possono avere per oggetto esclusivamente questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.

3 Per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di nuovi allegati alla presente Convenzione si applica la procedura seguente:

a)
gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura esposta nell’articolo 21 paragrafi 1, 2 e 3;
b)
se una delle Parti non può accettare un allegato aggiuntivo, essa lo notifica per scritto al depositario entro un anno dalla data in cui questi ha comunicato alle Parti l’adozione dell’allegato aggiuntivo. Il depositario informa immediatamente tutte le Parti in merito a ogni notifica ricevuta. Le Parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo, nel qual caso l’allegato entra in vigore per la Parte interessata, fatta salva la lettera c) qui appresso;
c)
al termine di un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle Parti l’adozione di un nuovo allegato, quest’ultimo entra in vigore per tutte le Parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b).

4 La proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di emendamenti agli allegati A, B o C sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente Convenzione, salvo il fatto che un emendamento all’allegato A, B o C non entra in vigore nei confronti di una Parte che abbia formulato una dichiarazione in merito agli emendamenti a questi allegati conformemente all’articolo 25 paragrafo 4, nel qual caso l’emendamento entra in vigore per questa Parte il novantesimo giorno successivo alla data di deposito presso il depositario del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo a detto emendamento.

5 Per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di ogni emendamento agli allegati D, E o F si applica la procedura seguente:

a)
gli emendamenti sono proposti secondo la procedura esposta nell’articolo 21, paragrafi 1 e 2;
b)
le Parti decidono all’unanimità in merito agli emendamenti agli allegati D, E o F;
c)
la decisione di emendare gli allegati D, E o F è immediatamente comunicata alle Parti dal depositario. L’emendamento entra in vigore per tutte le Parti a una data da specificare nella decisione stessa.

6 Se un allegato aggiuntivo o un emendamento a un allegato sono legati a un emendamento alla presente Convenzione, il nuovo allegato o l’emendamento entrano in vigore soltanto al momento dell’entrata in vigore dell’emendamento alla Convenzione.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.