Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.81 Gesundheit
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità

0.814.03 Stockholmer Übereinkommen vom 22. Mai 2001 über persistente organische Schadstoffe (POP-Konvention) (mit Anlagen)

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

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Art. 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens

a.
bedeutet «Vertragspartei» einen Staat oder eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration, der/die zugestimmt hat, durch dieses Übereinkommen gebunden zu sein, und in dem/der das Übereinkommen in Kraft ist;
b.
bedeutet «Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration» eine von souveränen Staaten einer bestimmten Region gebildete Organisation, der ihre Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für die durch dieses Übereinkommen erfassten Angelegenheiten übertragen haben und die im Einklang mit ihren internen Verfahren ordnungsgemäss ermächtigt ist, dieses Übereinkommen zu unterzeichnen, zu ratifizieren, anzunehmen, zu genehmigen oder ihm beizutreten;
c.
bedeutet «anwesende und abstimmende Vertragsparteien» die anwesenden Vertragsparteien, die eine Ja- oder eine Neinstimme abgeben.

Art. 3 Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni dovute a produzione e uso intenzionale

1 Ciascuna Parte:

a)
vieta e/o adotta le misure legislative e amministrative necessarie per porre fine:
i)
alla produzione e all’uso delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A, in conformità con le disposizioni di detto allegato,
ii)
all’importazione e all’esportazione delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A, in conformità con le disposizioni del paragrafo 2;
b)
limita la produzione e l’uso delle sostanze chimiche elencate nell’allegato B conformemente alle disposizioni di detto allegato.

2 Ciascuna Parte adotta misure affinché:

a)
le sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B siano importate unicamente:
i)
ai fini di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente, come stabilito nell’articolo 6 paragrafo 1 (d), oppure
ii)
per un uso o scopo consentito a detta Parte ai sensi dell’allegato A o dell’allegato B;
b)
le sostanze chimiche elencate nell’allegato A per le quali vige una deroga specifica riguardante la produzione o l’uso oppure le sostanze chimiche elencate nell’allegato B per le quali vige una deroga specifica riguardante la produzione o l’uso oppure uno scopo accettabile, in considerazione delle eventuali disposizioni pertinenti contenute negli strumenti internazionali esistenti sull’accordo preliminare dato in cognizione di causa, siano esportate unicamente:
i)
ai fini di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente, come stabilito nell’articolo 6 paragrafo 1 (d),
ii)
verso una Parte autorizzata a usare dette sostanze chimiche ai sensi dell’allegato A o dell’allegato B, oppure
iii)
verso uno Stato che non è Parte alla presente Convenzione, ma abbia fornito una certificazione annuale alla Parte esportatrice. Detta certificazione deve specificare l’uso previsto della sostanza chimica e contenere una dichiarazione con la quale, in relazione alla sostanza chimica in questione, lo Stato importatore si impegna a:
a)
proteggere la salute umana e l’ambiente adottando le misure necessarie per ridurre al minimo o prevenire le emissioni,
b)
rispettare le disposizioni dell’articolo 6 paragrafo 1,
c)
rispettare, se del caso, le disposizioni dell’allegato B parte II paragrafo 2.
La certificazione include anche qualsiasi documento giustificativo adeguato, come atti legislativi, strumenti di regolamentazione oppure direttive amministrative o politiche. La Parte esportatrice trasmette la certificazione al Segretariato entro sessanta giorni dal ricevimento;
c)
le sostanze chimiche elencate nell’allegato A, per le quali nessuna Parte beneficia più di una deroga specifica riguardante la produzione o l’uso, non siano esportate, salvo ai fini di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente come stabilito nell’articolo 6 paragrafo 1 (d);
d)
ai fini del presente paragrafo, l’espressione «Stato che non è Parte alla presente Convenzione» designa, in relazione a una particolare sostanza chimica, ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalla Convenzione in relazione a tale sostanza.

3 Ogni Parte che dispone di uno o più sistemi di regolamentazione e di valutazione dei nuovi pesticidi o delle nuove sostanze chimiche industriali adotta misure di regolamentazione volte a prevenire la produzione e l’uso di nuovi pesticidi o di nuove sostanze chimiche industriali che, in base ai criteri enunciati nell’allegato D paragrafo 1, presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti.

4 Ogni Parte che dispone di uno o più sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali prende in considerazione nell’ambito di questi sistemi, se del caso, i criteri enunciati nell’allegato D paragrafo 1 quando procede a una valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali in uso.

5 Salvo diversa disposizione nella presente Convenzione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai quantitativi di una sostanza chimica destinati ad essere utilizzati per la ricerca in laboratorio o come campioni di riferimento.

6 Qualsiasi Parte che beneficia di una deroga specifica conformemente all’allegato A oppure di una deroga specifica o uno scopo accettabile conformemente all’allegato B adotta misure adeguate affinché qualsiasi produzione o uso in virtù di tale deroga o scopo avvenga in modo tale da prevenire o ridurre al minimo l’esposizione umana e l’emissione nell’ambiente. Per gli usi oggetto di deroghe o gli scopi accettabili che, in condizioni di impiego normale, comportano un’emissione intenzionale nell’ambiente, tale emissione deve essere ridotta al minimo necessario, tenuto conto delle norme e delle direttive applicabili.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.