1 Jede Vertragspartei sorgt im Rahmen ihrer Mittel und nach Massgabe ihres internen Rechts dafür, dass Zeugen in Strafverfahren, die im Zusammenhang mit unter diese Konvention fallenden Straftaten aussagen, und gegebenenfalls ihre Angehörigen und andere ihnen nahestehende Personen wirksam vor allfälliger Vergeltung und Einschüchterung geschützt werden.
2 Absatz 1 dieses Artikels gilt auch für Opfer, wenn sie Zeugen sind.
1 Ogni Parte adotta, in base ai mezzi a sua disposizione e in conformità alle condizioni previste dal proprio diritto interno, misure appropriate per assicurare una protezione efficace contro eventuali ritorsioni o intimidazioni per i testimoni che depongono nell’ambito di procedimenti penali relativamente a reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione e, se del caso, per i loro familiari e per le altre persone a loro vicine.
2 Il paragrafo 1 del presente articolo si applica anche alle vittime nella misura in cui esse sono testimoni.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.