Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.78 Post- und Fernmeldeverkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.78 Poste e telecomunicazioni

0.784.16 Internationaler Fernmeldevertrag vom 6. November 1982 (mit Anlagen, Schlussprotokoll und Zusatzprotokoll)

0.784.16 Convenzione internazionale delle telecomunicazioni del 6 novembre 1982 (con All. Protocollo finale e add.)

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Art. 68 Teilnahmebedingungen

  395

1.  Die in den Nummern 87 und 88 genannten Mitglieder der Internationalen Beratenden Ausschüsse dürfen an allen Arbeiten des betreffenden Beratenden Ausschusses teilnehmen.

  396

2.
(1) Jeder Antrag eines anerkannten privaten Betriebsunternehmens auf Teilnahme an den Arbeiten eines Beratenden Ausschusses muss von dem Mitglied der Union, von dem es anerkannt worden ist, genehmigt sein. Dieses Mitglied hat den Antrag an den Generalsekretär zu richten, der ihn allen Mitgliedern der Union und dem Direktor des betreffenden Ausschusses bekanntgibt. Der Direktor des Beratenden Ausschusses teilt diesem Betriebsunternehmen mit, wie über seinen Antrag entschieden worden ist.

  397

(2)
Ein anerkanntes privates Betriebsunternehmen darf nur dann im Namen des Mitglieds der Union handeln, von dem es anerkannt worden ist, wenn das Mitglied dem betreffenden Beratenden Ausschuss in jedem einzelnen Fall mitteilt, dass es von ihm hierzu ermächtigt worden ist.

  398

3.
(1) Die internationalen Organisationen und die in Artikel 32 genannten regionalen Fernmeldeorganisationen, die ihre Arbeiten mit denen der Union koordinieren und verwandte Aufgaben haben, können zur Teilnahme an den Arbeiten der Beratenden Ausschüsse in beratender Eigenschaft zugelassen werden.

  399

(2)
Der erste Antrag einer internationalen Organisation oder einer der in Artikel 32 genannten regionalen Fernmeldeorganisationen auf Teilnahme an den Arbeiten eines Beratenden Ausschusses ist an den Generalsekretär zu richten, der ihn allen Mitgliedern der Union mit Hilfe der geeignetsten Fernmeldedienste bekanntgibt und sie auffordert, sich zu der Annahme dieses Antrags zu äussern; der Antrag ist angenommen, wenn die Mehrzahl der binnen eines Monats eingegangenen Antworten der Mitglieder der Union positiv ist. Der Generalsekretär gibt das Ergebnis dieser Befragung allen Mitgliedern der Union und den Mitgliedern des Koordinationsausschusses bekannt.

  400

4.
(1) Die wissenschaftlichen Institutionen oder industriellen Unternehmen, die sich mit der Untersuchung von Fernmeldefragen oder mit der Entwicklung oder Herstellung von Fernmeldematerial befassen, können, unter Vorbehalt der Zustimmung der Verwaltungen der beteiligten Länder, zu den Tagungen der Studienkommissionen der Beratenden Ausschüsse in beratender Eigenschaft zugelassen werden.

  401

(2)
Jeder Antrag einer wissenschaftlichen Institution oder eines industriellen Unternehmens auf Zulassung zu den Tagungen der Studienkommissionen eines Beratenden Ausschusses muss von der Verwaltung des betreffenden Landes genehmigt sein. Diese Verwaltung hat den Antrag an den Generalsekretär zu richten, der alle Mitglieder der Union und den Direktor des betreffenden Ausschusses darüber unterrichtet. Der Direktor des Beratenden Ausschusses teilt der wissenschaftlichen Institution oder dem industriellen Unternehmen mit, wie über den Antrag entschieden worden ist.

  402

5.  Alle anerkannten privaten Betriebsunternehmen, alle internationalen Organisa-tionen oder regionalen Fernmeldeorganisationen, alle wissenschaftlichen Institutionen oder industriellen Unternehmen, die zur Teilnahme an den Arbeiten eines Beratenden Ausschusses zugelassen worden sind, haben das Recht, diese Teilnahme durch
eine an den Generalsekretär zu richtende Notifikation zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam nach Ablauf eines Jahres vom Tag des Eingangs der Notifikation beim Generalsekretär an gerechnet.

Art. 68 Condizioni di partecipazione

  395

1.  I Membri dei Comitati consultivi internazionali menzionati ai numeri 87 e 88 possono partecipare a tutte le attività del Comitato consultivo di cui si tratta.

  396

2.
(1) Qualsiasi domanda di partecipazione ai lavori d’un Comitato consultivo presentata da un’azienda privata riconosciuta dev’essere approvata dal Membro che l’ha riconosciuta. La domanda viene indirizzata da questo Membro al segretario generale, che la porta a conoscenza di tutti i Membri e del direttore di questo Comitato. Il direttore del Comitato consultivo comunica a questa azienda il seguito che è stato dato alla sua domanda.

  397

(2)
Un’azienda privata riconosciuta può intervenire in nome del Membro che l’ha riconosciuta solamente se quest’ultimo, in ogni singolo caso particolare, fa sapere al Comitato consultivo interessato che l’ha autorizzata a tale
proposito.

  398

3.
(1) Le organizzazioni internazionali e le organizzazioni regionali delle telecomunicazioni menzionate all’articolo 32, che coordinano i loro lavori con quelli dell’Unione e hanno delle attività connesse, possono essere ammesse a partecipare, a titolo consultivo, ai lavori dei Comitati consultivi.

  399

(2)
La prima domanda di partecipazione ai lavori di un Comitato consultivo presentata da un’organizzazione internazionale o da un’organizzazione regionale delle telecomunicazioni e menzionata all’articolo 32 va indirizzata al
segretario generale, il quale la comunica, con i mezzi di telecomunicazione più appropriati, a tutti i Membri e li invita a pronunciarsi sull’accettazione di tale domanda; la domanda è accettata se la maggioranza delle risposte dei Membri giunte nel termine di un mese è favorevole. Il segretario generale comunica il risultato di questa consultazione a tutti i Membri e ai Membri del Comitato di coordinazione.

  400

4.
(1) Gli organismi scientifici o industriali che si dedicano allo studio di problemi delle telecomunicazioni oppure allo studio o alla fabbricazione di materiali destinati ai servizi delle telecomunicazioni possono essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni delle commissioni di studi dei Comitati consultivi, con riserva dell’approvazione delle amministrazioni dei Paesi interessati.

  401

(2)
Ogni domanda d’ammissione alle riunioni delle commissioni di studi d’un Comitato consultivo, presentata da un organismo scientifico o industriale deve essere approvata dall’amministrazione del Paese interessato. La
domanda è indirizzata da questa amministrazione al segretario generale, che ne informa tutti i Membri e il direttore di questo Comitato. Il direttore del Comitato consultivo comunica all’organismo scientifico o industriale il
seguito che è stato dato alla sua domanda.

  402

5.  Ogni azienda privata riconosciuta, ogni organizzazione internazionale o regionale delle telecomunicazioni, oppure ogni organismo scientifico o industriale che è stato ammesso a partecipare ai lavori d’un Comitato consultivo ha il diritto di disdire la partecipazione mediante una notificazione indirizzata al segretario generale. Tale disdetta ha effetto dopo un anno a contare dal giorno del ricevimento della notificazione da parte del segretario generale.

  403

L’assemblea plenaria:

  404

a)
esamina i rapporti delle commissioni di studi e approva, modifica o respinge i progetti di raccomandazione in essi contenuti;

  405

b)
esamina le questioni esistenti al fine di vedere se è necessario o no proseguire lo studio, e allestisce la lista delle nuove questioni da studiare conformemente ai disposti del numero 326. In occasione della redazione del testo di nuove questioni, è necessario tener presente che, in via di principio, il loro studio dovrebbe poter essere concluso in un termine uguale al doppio dell’intervallo tra due assemblee plenarie;

  406

c)
approva il programma di lavoro conseguente alle disposizioni del numero 405 e fissa l’ordine delle questioni da studiare in base alla loro importanza, alla loro priorità e alla loro urgenza, tenendo conto della necessità di mantenere al minimo le esigenze quanto alle risorse dell’Unione;

  407

d)
decide, con riguardo al programma di lavoro approvato, di cui al numero 406, se è necessario mantenere o sciogliere le commissioni di studi esistenti, o istituirne delle nuove;

  408

e)
assegna alle commissioni di studi le questioni da studiare;

  409

f)
esamina e approva il rapporto del direttore sui lavori del Comitato dopo l’ultima riunione dell’assemblea plenaria;

  410

g)
approva, se necessario, in vista di trasmetterla al Consiglio d’amministra-zione, la valutazione, presentata dal direttore entro i limiti delle disposizioni del numero 439, dei bisogni finanziari del Comitato fino alla prossima assemblea plenaria;

  411

h)
al momento di prendere risoluzioni o decisioni, l’assemblea plenaria dovrebbe tener conto delle ripercussioni finanziarie prevedibili e deve sforzarsi d’evitare di prendere risoluzioni e decisioni che possono cagionare il sorpasso dei limiti superiori dei crediti fissati dalla Conferenza di plenipotenziari;

  412

i)
esamina i rapporti della commissione mondiale del Piano e tutte le altre
questioni giudicate necessarie nell’ambito dei disposti dell’articolo 11 e del presente capitolo.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.