Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.78 Post- und Fernmeldeverkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.78 Poste e telecomunicazioni

0.784.022 Änderungsurkunde vom 24. November 2006 zu der von den Konferenzen der Bevollmächtigten in Kyoto 1994 und Minneapolis 1998 und Marrakesch 2002 geänderten Konvention der Internationalen Fernmeldeunion (mit Anlage)

0.784.022 Strumento di emendamento del 24 novembre 2006 alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994, di Minneapolis 1998 e di Marrakech 2002 (con annesso)

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Art. 34 Verantwortlichkeit der Konferenzen im finanziellen Bereich

1.  Bevor die Konferenzen der Union Vorschläge annehmen oder Beschlüsse fassen, die finanzielle Auswirkungen haben, berücksichtigen sie alle Budgetansätze der Union, um sicherzustellen, dass diese Vorschläge oder Beschlüsse keine Ausgaben nach sich ziehen, welche die Mittel übersteigen, die der Rat genehmigen darf.

2.  Beschlüsse einer Konferenz werden dann nicht wirksam, wenn sie unmittelbar oder mittelbar dazu führen, dass die Ausgaben höher sind als die Mittel, die der Rat genehmigen darf.

Art. 33 Finanze

1.
1) La scala secondo la quale ciascuno Stato membro, fatte salve le disposizioni di cui al numero 468A in appresso, o Membro del Settore, fatte salve le disposizioni del numero 468B in appresso, sceglie la sua classe di contribuzione, in conformità con le disposizioni pertinenti dell’articolo 28 della Costituzione, è la seguente:
A partire dalla classe di contribuzione di 40 unità fino alla classe di due unità, al ritmo di una unità alla volta.
Al di sotto della classe di due unità, come segue:

– classe di 1½ unità
– classe di 1 unità
– classe di ½ unità
– classe di ¼ unità
– classe di 1/8 unità
– classe di 1/16 unità4

1bis) Solo gli Stati membri recensiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite quali Paesi meno avanzati e quelli determinati dal Consiglio possono scegliere le classi di contribuzione di 1/8 e 1/16 d’unità.
1ter) I Membri dei Settori non possono scegliere una classe di contribuzione inferiore a 1/2 unità, ad eccezione dei Membri del Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni, che possono scegliere la classe di contribuzione di 1/4, 1/8 o 1/16 d’unità. Tuttavia, la classe di 1/16 d’unità è riservata ai Membri del Settore provenienti da Paesi in via di sviluppo, Paesi la cui lista è compilata dal PNUD/PNUS ed esaminata dal Consiglio.
2)
Oltre alle classi di contribuzione menzionate al numero 468 di cui sopra, ogni Stato membro o Membro del Settore può scegliere un numero di unità contributive superiore a 40.
3)
Il Segretario generale notifica senza indugio a ciascuno Stato membro non rappresentato alla Conferenza di plenipotenziari la decisione di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la classe di contribuzione prescelta da quest’ultimo.

Abrogato

2.
1) Ogni nuovo Stato membro e ogni nuovo Membro del Settore pagano, per l’anno della loro adesione o ammissione, un contributo calcolato a decorrere dal primo giorno del mese dell’adesione o dell’ammissione, a seconda dei casi.
2)
Se uno Stato membro denuncia la Costituzione e la presente Convenzione o se un Membro del Settore denuncia la sua partecipazione ai lavori di un Settore, il contributo va pagato fino all’ultimo giorno del mese in cui la denuncia entra in vigore, conformemente al numero 237 della Costituzione o al numero 240 della presente Convenzione, a seconda dei casi.

3.  Le somme dovute maturano interessi a decorrere dall’inizio del quarto mese di ciascun anno finanziario dell’Unione. Questo interesse è stabilito ad un tasso del 3 % (tre per cento) annuo per i tre mesi seguenti e al tasso del 6 % (sei per cento) annuo a decorrere dall’inizio del settimo mese.

Abrogato

4.
1) Le organizzazioni di cui ai numeri 269A–269E della presente Convenzione, altre organizzazioni menzionate al Capitolo II della presente Convenzione (eccetto se sono esonerate dal Consiglio, su riserva di reciprocità) e i Membri dei Settori di cui al numero 230 della presente che partecipano, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, a una Conferenza di plenipotenziari, a una conferenza, a un’assemblea, a una riunione di un Settore dell’Unione, o a una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali, contribuiscono alle spese delle conferenze, delle assemblee e delle riunioni alle quali partecipano in funzione dei costi di tali conferenze e riunioni e conformemente al Regolamento finanziario. Tuttavia, i Membri dei Settori non contribuiranno in modo specifico alle spese legate alla loro partecipazione a una conferenza, a un’assemblea o a una riunione del loro rispettivo Settore, eccetto in caso di conferenze regionali delle radiocomunicazioni.
2)
Ogni Membro di un Settore che figura sulle liste menzionate al numero 237 della presente Convenzione contribuisce alle spese del Settore in conformità con i numeri 480 e 480A.

Abrogati

5)
L’importo della contribuzione per unità a carico di ciascun Settore interessato è stabilito a 1/5 dell’unità contributiva degli Stati membri. Tali contributi sono considerati come proventi dell’Unione. Maturano interessi in conformità con le disposizioni del numero 474 di cui sopra.
5bis) Se un Membro di Settore contribuisce alle spese dell’Unione conformemente al numero 159A della Costituzione, dovrebbe essere identificato il Settore a nome del quale viene versato il contributo.
5ter) In circostanze straordinarie, il Consiglio può autorizzare una riduzione del numero di unità contributive se un Membro di Settore lo richiede e fornisce la prova di non poter più mantenere il suo contributo nella classe inizialmente scelta.

Abrogati

4bis.  Gli Associati, ai sensi del numero 241A della presente Convenzione, contribuiscono alle spese del Settore, della commissione di studio e dei gruppi subordinati ai quali partecipano, in base alle modalità stabilite dal Consiglio.

5.  Il Consiglio determina i criteri d’applicazione della copertura dei costi di alcuni prodotti e servizi.

6.  L’Unione mantiene un fondo di riserva che costituisce un capitale di rotazione tale da consentire di far fronte alle spese essenziali e di mantenere riserve in contanti sufficienti per evitare, nella misura del possibile, di dover ricorrere a prestiti. Il Consiglio stabilisce annualmente l’importo dei fondi di riserva in funzione delle esigenze previste. Alla fine di ciascun esercizio biennale, tutti i crediti iscritti nel bilancio preventivo, che non sono stati spesi o impegnati, sono collocati nel fondo di riserva. Gli altri dettagli relativi a questi fondi di riserva sono descritti nel Regolamento finanziario.

7.
1) Previo accordo con il Comitato di coordinamento, il Segretario generale può accettare contributi volontari in contanti o in natura, su riserva che le condizioni applicabili a tali contributi siano conformi, se del caso, all’oggetto e ai programmi dell’Unione nonché al Regolamento finanziario, il quale dovrà contenere disposizioni speciali relative all’accettazione e all’impiego di tali contributi volontari.
2)
Il Segretario generale informa il Consiglio di tali contributi volontari per mezzo del rapporto di gestione finanziaria e di un documento che indica brevemente l’origine e l’utilizzazione prevista di ciascuno di questi contributi e il seguito che è stato dato loro.

4 Nuovo testo giusta la mod. del 22 ott. 2010, in vigore per la Svizzera dal 29 ago. 2012 (RU 2012 5513).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.