Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.305.412 Internationales Schiffsvermessungs-Übereinkommen von 1969 vom 23. Juni 1969 (mit Anlagen und Anhängen)

0.747.305.412 Convenzione internazionale del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi del 1969 (con App. e All.)

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Art. 9 Form des Messbriefs

1)  Der Messbrief wird in der oder den Amtssprachen des ausstellenden Staates abgefasst. Ist diese Sprache weder Englisch noch Französisch, so muss der Wortlaut eine Übersetzung in eine dieser Sprachen enthalten.

2)  Die Form des Messbriefs muss dem in Anlage II wiedergegebenen Muster entsprechen.

Art. 9 Forma del certificato

1)  Il certificato sarà redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato che lo rilascia. Qualora la lingua usata non sia né l’inglese, né il francese, il testo dovrà comprendere una traduzione in una di queste due lingue.

2)  Tale certificato dovrà esser conforme al modello di cui all’allegato II.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.