Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 65 Transport von Gütern und Abfällen, die eine Wasserverunreinigung verursachen können

Transporte, die Wasserverunreinigungen im Sinne von Artikel 10 Absatz 2 verursachen können, sind verboten, es sei denn, dass die durch die Gemischte Kommission dafür erlassenen Vorschriften eingehalten werden.

Art. 66 Pesca professionale

1 Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca che possono intralciare la navigazione devono essere segnalati:

di giorno mediante corpi galleggianti, di cui una metà è rossa e l’altra metà è bianca;
di notte mediante fanali a luce bianca.

2 In prossimità delle entrate dei porti e delle strettoie, nonché sulla rotta abituale dei battelli in servizio regolare di linea ed in prossimità dei relativi pontili d’approdo, la posa di reti, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo se non intralciano la navigazione.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.