Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 58 Verwendung von Radar

1 Radar darf als Navigationshilfe verwendet werden, wenn der Radarbeobachter mit der Bedienung des Gerätes sowie der Auswertung der Radarinformation vertraut ist.

2 Bei Verwendung von Radar kann auf den Ausguck nach Artikel 56 Absatz 3 verzichtet werden.

3 Auch mit Radareinsatz müssen die Bestimmungen des vorliegenden Reglements eingehalten werden.

Art. 59 Natanti in difficoltà

Per chiedere aiuto, un natante in difficoltà può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione:

a.
agitare circolarmente una bandiera rossa, un fanale o qualsiasi altro oggetto adatto;
b.
lanciare dei razzi rossi o mostrare altri segnali luminosi rossi;
c.
emettere una serie di suoni prolungati;
d.
dare mediante mezzi acustici o ottici il segnale composto dal gruppo         ....-.-.-.... (SOS) del codice morse;
e.
emettere una serie di rintocchi di campana;
f.
eseguire dei movimenti lenti e ripetuti dall’alto verso il basso delle braccia allargate lateralmente.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.