Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 50 Verhalten gegenüber Tauchern

Gegenüber nach Artikel 34 gekennzeichneten Schiffen oder Stellen an Land müssen alle Schiffe einen Abstand von mindestens 50 m halten.

Art. 51 Comportamento per limitare il moto ondoso

1 I natanti devono regolare la loro velocità per evitare la formazione di onde o di risucchi che possono provocare danni a natanti in stazionamento o in movimento oppure ad impianti. In particolare, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei battelli in servizio pubblico regolare di linea, i natanti devono tempestivamente rallentare senza però perdere la velocità necessaria a governare con sicurezza:

a.
davanti agli accessi ai porti;
b.
in vicinanza di natanti ormeggiati a riva o di impianti di approdo, oppure di natanti che stanno caricando o scaricando;
c.
vicino ai natanti stazionanti in luoghi autorizzati;
d.
nelle vicinanze dei campi di vegetazione acquatica.

2 Nei confronti dei natanti che usano la segnaletica prevista dall’articolo 30 gli altri natanti devono ridurre la loro velocità, come prescritto dal capoverso 1. Devono inoltre scostarsi il più possibile dagli stessi.

8 Nuovo testo giusta lo Scambio di note dei 23 lug./24 set. 2010, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 837).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.