Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 46 Begegnen von Motorschiffen untereinander

Unter Vorbehalt des Vorranges nach Artikel 45 gelten folgende Regeln:

a.
Wenn die Kurse zweier Motorschiffe entgegengesetzt oder nahezu entgegengesetzt sind, so dass die Gefahr eines Zusammenstosses besteht, muss jedes nach Steuerbord halten, um an Backbord des andern vorbeizufahren. Wenn ein Schiff nicht mit Sicherheit feststellen kann, ob eine solche Lage besteht, muss es dies annehmen und entsprechend handeln;
b.
Fahren zwei Motorschiffe so auf kreuzenden Kursen, dass die Gefahr eines Zusammenstosses besteht, so muss das Schiff ausweichen, welches das andere an Steuerbord sieht.

Art. 47 Battello che ne raggiunge un altro ed esegue il sorpasso

1 Ferme restando le priorità stabilite all’articolo 45, un battello che ne raggiunge un altro deve lasciar libera la rotta al battello raggiunto.

2 Un battello deve essere considerato come un battello che ne raggiunge un altro, quando si avvicina all’altro venendo da una direzione di più di 22° 30’ a poppavia del traverso di questo ultimo, che si trova cioè, relativamente al battello che sta raggiungendo, in posizione tale che di notte non potrebbe scorgere nessuno dei fanali laterali di questo ultimo.

3 Quando un battello non può stabilire con certezza se sta raggiungendo un altro, deve ritenere che questa situazione si stia verificando ed agire di conseguenza.

4 Nessun ulteriore cambiamento nel rilevamento tra i due battelli potrà far considerare il battello che raggiunge l’altro come uno che ne incrocia la rotta ai termini delle presenti regole ed esonerarlo dall’obbligo di lasciare libera la rotta al battello raggiunto fino a che non l’abbia oltrepassato.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.